Ipoteche ed espropri, mano leggera


Niente più iscrizioni ipotecarie o espropriazoni immobiliari quando il debito a ruolo è inferiore a 20 milaeuro e pignorabilità a scaglioni degli stipendi.

(i) Ipoteche ed espropriazioni immobiliari

Attravero la riscrittura del I° comma dell'art. 76 del DPR 602/73 (riscossione delle imposte sul reddito) si modifica radicalmente la procedura di espropriazione immobiliare che il concessionario della riscossione può intraprendere per la soddisfazione del credito.

Secondo la nuova formulazione del testo normativo citato, Equitalia potrà procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede al recupero supera, complessivamente, i 20 mila euro. Vengono così superati i due limiti introdotti dal D.L. nr. 98 del 2011 sulla base dei quali l'espropriazione immobiliare poteva avvenire solo se il credito era superiore a 20 mila euro nel caso in cui il credito fosse contestato o contestabile e l'immobile fosse adibito ad abitazione principale del contribuente, nonchè ad Euro 8 mila negli altri casi. La nuova disposizione razionalizza il sistema dell'espropriazione immobiliare fissando la soglia dei 20 mila euro qual unico limite al di sotto del quale il concessionario della riscossione non potrà mai avviare la pocedura. L'importo di 20 mila euro costituirà, inoltre, il nuovo valore limite al di sotto del quale il concessionario della riscossione dovrà astenersi, oltre che all'espropriazione, ance dall'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore quale misura cautelare.

(ii) Pignoramento esattoriale stipendi e altri emolumenti.

Anche in tale contesto è nuovamente DPR 602/73 ad essere oggetto di modifiche. In particolare l'esecutivo, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 72-ter la cui rubrica è appunto "limiti di pignorabilità", tende ad introdurre anche nel nostro ordinamento un sistema di pignoramento degli stipendi del tutto simile a quello vigente nella vicina Francia. Grazie a tale modifica normativa il concessionario della riscossione, in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure:un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mil a 5 mila euro. Per gli importi superiori il pignoramento esattoriale tornerà a coincidere con quello processuale civiliatico nella misura più elevata pari a un quinto.

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